da the Bandits » 09/10/2009, 10:18
Io, l'unica cosa che andrei a valutare (ma prima c'è da verificare che possa essere fatta) è mettere le scritte sul cofano speculari in modo che, se la panda segue la mia autovettura, dal mio specchietto retrovisore, posso leggere la scritta bene. Una scritta poco leggibile comporta che io mi distragga dalla guida per capire o decifrare cosa ci sia scritto.
Dicevo che è da verificare in quanto solo l'Ambulanza ha la scritta speculare e quindi non vorrei fosse legato ai mezzi di soccorso. Altra cosa che magari il negozio ti ha già detto o magari la puoi suggerire tu è di andare al comune in quanto per le decorazioni pubblicitarie sui mezzi c'è da pagare una piccola tassa di affissione ed ogni comune ha delle piccole differenze. In sintesi (spero):
ART.3
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura
b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
ART.4
SOGGETTO PASSIVO
1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. È obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è, pertanto, tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti
sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
ART. 5
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
1. Il pagamento dell’imposta sulla pubblicità permanente deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ciascun anno di imposta.
2. La Giunta Comunale può decidere di posticipare la scadenza di cui al comma precedente in funzione di particolari esigenze.
3. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all'imposta comunale sulla pubblicità con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
ART. 6
TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI
1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
a) pubblicità ordinaria
b) pubblicità effettuata con veicoli;
c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
d) pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.
Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del regolamento relative alla pubblicità varia.
4. È compresa nella pubblicità ordinaria la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
5. La pubblicità effettuata con veicoli è così distinta come appresso:
a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico o privato, di seguito definita pubblicità ordinaria con veicoli
b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa”.
6. Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
7. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua
visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita dalla legge e dal presente Regolamento.
8. È compresa fra la pubblicità con proiezioni, la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
9. È vietato l’abbandono, nelle pubbliche vie, compreso l’inserimento nei parabrezza delle auto, di volantini, manifestini o altro materiale pubblicitario, effettuata sia con veicoli che a mezzo di persone.
ecc.
ART. 7
AUTORIZZAZIONI
1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo comma 3.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in carta semplice, allegando:
a) una autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
d) il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
4. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
5. Copia della domanda viene restituita al richiedente con l'indicazione:
a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
b) del funzionario responsabile del procedimento autorizzativo;
c) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento;
ecc.
Quindi consiglio di fare un salto in comune.
Buona giornata.